Art. 1.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale).

      1. Alla sezione III del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 613-bis. (Tortura). - Chiunque sottopone una persona a tortura mediante violenza fisica o morale allo scopo di ottenere informazioni su fatti o circostanze, da essa o da altri posti in essere, anche se non costituenti reato, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni.
      La pena è aumentata di un terzo se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.
      Non è accordata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati o imputati per il reato di tortura di cui al primo comma, comunque qualificato da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo Stato italiano accorda l'estradizione al Paese richiedente nel rispetto della normativa e degli accordi internazionali vigenti.

      «Art. 613-ter. (Ambito di applicazione). - Il cittadino o lo straniero che commette il delitto di cui all'articolo 613-bis è punito secondo la legge italiana».